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Etichettatura dei prodotti cosmetici: come leggere l’etichetta e riconoscere un prodotto conforme

23 Settembre 2026

L’etichettatura dei prodotti cosmetici può sembrare complessa: creme, shampoo, make-up e profumi riportano spesso sigle, simboli e termini tecnici. Capire l’etichettatura dei prodotti cosmetici aiuta a sapere cosa stai davvero acquistando, quanto dura il prodotto e quali ingredienti contiene.

Quali prodotti sono considerati cosmetici?

La normativa europea definisce cosmetico una sostanza o miscela destinata principalmente a essere applicata sulle superfici esterne del corpo, sui denti o sulle mucose della bocca per finalità come pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori corporei.

Rientrano, ad esempio:

  • creme e prodotti per la pelle;
  • shampoo e prodotti per capelli;
  • make-up;
  • profumi e deodoranti;
  • prodotti solari;
  • prodotti per le unghie;
  • dentifrici;
  • prodotti per la rasatura e la depilazione.

Un prodotto che dichiara invece di curare o prevenire una malattia non può essere considerato automaticamente un cosmetico: potrebbe rientrare nella disciplina dei medicinali, dispositivi medici o di altre categorie di prodotto.

Quali informazioni devono comparire sull’etichetta?

L’etichettatura dei prodotti cosmetici è disciplinata principalmente dal Regolamento (CE) n. 1223/2009.

Le indicazioni devono essere facilmente visibili, leggibili e indelebili. Per i prodotti commercializzati in Italia, le informazioni per le quali la normativa nazionale richiede la traduzione devono essere disponibili anche in lingua italiana.

Tra le principali informazioni da controllare ci sono:

Nome e indirizzo della persona responsabile
Deve essere possibile identificare il soggetto responsabile dell’immissione del cosmetico sul mercato europeo.

Paese di origine
È obbligatorio per i prodotti cosmetici importati da Paesi extra UE.

Quantità nominale
Deve essere indicata in peso o volume, ad esempio 50 ml o 100 g.

Data di durata minima oppure PAO
Serve a sapere fino a quando il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e, quando previsto, per quanto tempo può essere utilizzato dopo l’apertura.

Precauzioni d’uso
Devono essere riportate eventuali avvertenze necessarie per utilizzare il prodotto correttamente e in sicurezza.

Numero di lotto
Permette di identificare la produzione ed è particolarmente importante in caso di controlli, richiami o problemi di sicurezza.

Funzione del prodotto
Deve essere indicata quando non risulta già chiaramente dalla presentazione.

Elenco degli ingredienti
Deve essere preceduto dalla parola “Ingredients”.

Scadenza e PAO: qual è la differenza?

Sono due informazioni diverse.

Per i cosmetici con una durata minima non superiore a 30 mesi, deve essere indicata la data fino alla quale il prodotto, se correttamente conservato, continua a svolgere la propria funzione iniziale.

Per molti cosmetici che durano più di 30 mesi, invece, trovi il simbolo di un barattolo aperto, seguito da un numero e dalla lettera M.

Ad esempio:

12M = il prodotto è indicato per essere utilizzato entro 12 mesi dall’apertura.

Questo simbolo viene chiamato PAO – Period After Opening.

Il PAO non significa quindi che il prodotto “scade” 12 mesi dopo l’acquisto: il periodo comincia normalmente dal momento dell’apertura.

Come si legge l’elenco degli ingredienti?

La lista degli ingredienti segue una nomenclatura comune utilizzata a livello europeo e internazionale.

Gli ingredienti sono indicati generalmente in ordine decrescente di peso al momento della formulazione.

C’è però un’importante eccezione: quelli presenti in concentrazione inferiore all’1% possono essere riportati in ordine diverso dopo quelli presenti in quantità superiore all’1%. Anche i coloranti seguono regole specifiche.

Questo significa che non è corretto cercare di ricavare dall’ordine dell’INCI la percentuale esatta di ogni sostanza.

Perché gli ingredienti non sono scritti tutti in italiano?

È normale.

La normativa prevede l’utilizzo della denominazione comune degli ingredienti cosmetici, spesso indicata come nomenclatura INCI.

Per questo puoi trovare termini come:

  • AQUA
  • GLYCERIN
  • PARFUM
  • TOCOPHEROL

anche su un cosmetico regolarmente commercializzato in Italia.

Quindi un elenco ingredienti non tradotto parola per parola in italiano non rende di per sé irregolare il prodotto.

Le informazioni relative, ad esempio, a funzione, precauzioni d’impiego, contenuto e durata devono invece essere disponibili in italiano nei casi previsti dalla normativa.

Cosa significa “Parfum” nell’INCI?

Le composizioni profumate possono essere indicate genericamente come “Parfum” o “Aroma”.

Alcune sostanze profumanti potenzialmente allergizzanti devono però essere indicate singolarmente nell’elenco degli ingredienti quando superano determinate concentrazioni.

Le regole sono state recentemente rafforzate: il Regolamento (UE) 2023/1545 ha introdotto l’obbligo di indicazione individuale per 56 ulteriori allergeni delle fragranze. Dal 31 luglio 2026, i nuovi cosmetici immessi sul mercato UE devono rispettare i nuovi requisiti; i prodotti già immessi sul mercato prima di quella data possono essere commercializzati durante il periodo transitorio fino al 31 luglio 2028.

Vedere il nome di un allergene nell’INCI non significa che il cosmetico sia pericoloso: l’indicazione permette soprattutto alle persone già sensibilizzate di riconoscere e, se necessario, evitare quella sostanza.

Cosa significa “[nano]” accanto a un ingrediente?

Se un ingrediente è presente nel cosmetico sotto forma di nanomateriale, deve essere chiaramente identificato nell’elenco.

Alla denominazione dell’ingrediente viene aggiunta la parola:

[nano]

o l’equivalente previsto dalla normativa.

Anche in questo caso, la presenza della dicitura non significa automaticamente che il prodotto sia insicuro: serve a rendere trasparente la forma in cui quella sostanza è utilizzata.

E se l’etichetta è troppo piccola?

Nei cosmetici di dimensioni molto ridotte può essere materialmente impossibile riportare tutte le informazioni direttamente sul contenitore.

In questi casi, alcune indicazioni — in particolare precauzioni e ingredienti — possono essere riportate su:

  • foglietto;
  • etichetta;
  • fascetta;
  • cartellino allegato.

Il packaging deve richiamare la presenza di queste informazioni attraverso l’apposito simbolo quando previsto.

Per alcuni prodotti molto piccoli, come determinati saponi o prodotti da bagno, l’elenco degli ingredienti può inoltre essere esposto vicino al contenitore di vendita.

“Naturale”, “ipoallergenico”, “anti-age”: posso fidarmi dei claim?

L’etichettatura dei prodotti cosmetici non contiene soltanto informazioni obbligatorie. Spesso trovi anche frasi pubblicitarie come:

“naturale”
“delicato”
“anti-age”
“per pelli sensibili”
“effetto 24 ore”

Queste affermazioni non possono attribuire al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede. Il Regolamento europeo sui cosmetici vieta espressamente claim, immagini o denominazioni ingannevoli, mentre il Regolamento (UE) n. 655/2013 stabilisce criteri comuni per giustificare le dichiarazioni utilizzate sui cosmetici.

La presenza di una parola come “naturale” non significa automaticamente “più sicuro”, così come un prodotto cosmetico non può essere presentato come se fosse in grado di curare una patologia.

Dal 2026 la normativa italiana ha inoltre rafforzato le sanzioni per cosmetici presentati attraverso etichette che vantano impropriamente attività terapeutiche, di profilassi o determinate attività biocide.

Un cosmetico può contenere sostanze vietate?

No: non esiste un obbligo di indicare in etichetta la “presenza di sostanze vietate”.

La normativa europea stabilisce quali sostanze sono:

  • vietate;
  • utilizzabili soltanto entro determinati limiti o condizioni;
  • autorizzate come coloranti;
  • autorizzate come conservanti;
  • autorizzate come filtri UV.

Questi elenchi vengono aggiornati periodicamente sulla base delle valutazioni scientifiche.

Se un cosmetico contiene una sostanza vietata in condizioni non consentite, il problema non è quindi semplicemente “scriverlo sull’etichetta”: il prodotto può essere non conforme alla normativa.

Come capire chi è responsabile del prodotto?

Ogni cosmetico commercializzato nell’Unione europea deve avere una Persona Responsabile, cioè il soggetto che garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento.

Prima dell’immissione sul mercato, il cosmetico deve inoltre essere sottoposto a una valutazione della sicurezza e notificato attraverso il sistema europeo previsto per i prodotti cosmetici.

Per il consumatore, il nome e l’indirizzo presenti sulla confezione sono quindi un’informazione fondamentale anche per sapere a chi rivolgersi in caso di problemi.

Cosa fare in pratica

1
Cerca il responsabile del prodotto

Verifica che sulla confezione siano presenti nome o ragione sociale e indirizzo della persona responsabile nell’UE.

2
Controlla lotto e quantità

Il numero di lotto è importante per identificare il prodotto in caso di richiamo o contestazione.

3
Controlla scadenza o PAO

Verifica se trovi una data di durata minima oppure il simbolo del barattolo aperto con indicazioni come 6M, 12M o 24M.

4
Leggi l’INCI

Se hai allergie o sensibilità note, controlla attentamente gli ingredienti prima dell’utilizzo.

5
Segui sempre le precauzioni

Indicazioni come “evitare il contatto con gli occhi”, tempi di posa o limitazioni d’uso fanno parte delle informazioni di sicurezza.

6
Non fermarti ai claim sulla parte frontale

“Natural”, “delicato” o “dermatologicamente testato” non sostituiscono la lettura dell’etichetta e dell’elenco ingredienti.

7
Se qualcosa non torna, conserva le prove

Fotografa confezione, etichetta, numero di lotto e scontrino o ricevuta d’acquisto.

8
Se hai una reazione, sospendi l’utilizzo

Conserva il prodotto e la confezione e, se necessario, rivolgiti a un professionista sanitario. Gli utilizzatori finali possono inoltre segnalare al Ministero della Salute gli effetti indesiderabili potenzialmente collegati all’uso di un cosmetico.

9
Se sospetti un prodotto non conforme, chiedi chiarimenti

Puoi contattare il venditore o la persona responsabile indicata sull’etichetta. Il Ministero della Salute svolge la sorveglianza sui cosmetici commercializzati sia nei negozi sia online.

Domande frequenti

Non necessariamente. Gli ingredienti vengono indicati utilizzando una nomenclatura comune prevista dalla normativa e quindi termini come Aqua, Parfum o Glycerin sono del tutto normali. Le informazioni per le quali è prevista la lingua italiana devono invece essere disponibili in italiano.

Non sempre. Molti cosmetici con durata superiore a 30 mesi riportano il PAO, cioè il simbolo del barattolo aperto con il numero dei mesi entro cui utilizzarli dopo l’apertura.

No. Queste diciture non permettono, da sole, di stabilire che un prodotto sia più sicuro per ogni consumatore. I claim devono essere giustificati e non possono attribuire al cosmetico caratteristiche che non possiede.

Interrompi l’utilizzo, conserva prodotto, confezione e numero di lotto e valuta l’assistenza di un medico o farmacista. È possibile segnalare gli effetti indesiderabili anche attraverso il sistema di cosmetovigilanza del Ministero della Salute.

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