Cartella esattoriale illegittima: come presentare l’istanza di autotutela

Cartella esattoriale illegittima: come presentare l’istanza di autotutela

Hai ricevuto una cartella esattoriale illegittima? Scopri come chiederne l’annullamento in autotutela.

Nel caso in cui venga notificata una cartella di pagamento, forse non tutti sanno che è ancora possibile intervenire se si ritiene che vi siano errori o inesattezze.

Uno dei mezzi predisposti dal legislatore, oltre all’impugnazione giudiziale (ricorso al Giudice di Pace o Commissione Tributaria) è l’istanza di annullamento in autotutela.

Per poter procedere è necessario seguire la procedura per l’annullamento della cartella in autotutela. Si tratta di un’operazione per cui non è necessario l’ausilio di un legale, e ci si può ricorrere nel caso in cui si ritenga che una cartella sia illegittima.

Che si tratti di errori, o di altri motivi per cui la cartella esattoriale può essere considerata illegittima, tramite l’autotutela è possibile rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate- Riscossione per richiedere l’annullamento in autotutela.

 

Quando la cartella esattoriale può essere considerata illegittima

Che la cartella riguardi debiti nei confronti del fisco o multe non corrisposte, vediamo in che modo si può ricorrere a all’annullamento della cartella esattoriale per autotutela.

La cartella esattoriale può essere illegittima per diversi motivi, appurata l’illegittimità della stessa è possibile richiederne l’annullamento direttamente all’Ente riscossore, come la stessa ci comunica in una propria nota:

“Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione non sia dovuta, puoi chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice, oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della riscossione all’Agenzia stessa che farà da tramite con l’ente creditore interessato per l’annullamento”

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il mancato pagamento di una cartella esattoriale, anche se il suo contenuto, nel merito presenta dei potenziali errori. Tutto questo tenendo conto che Agenzia delle Entrate Riscossione notifica cartelle non solo per i tributi erariali ma, anche per debiti che i cittadini hanno contratto anche nei confronti dell’ente previdenziale INPS, oppure verso i singoli comuni.

Può accadere quindi che una cartella esattoriale venga inviata in modo erroneo, oppure alla persona sbagliata. In questi casi si può procedere con la richiesta dell’annullamento della stessa in autotutela, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, oppure all’Ente per il quale risulta il mancato pagamento del debito.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, in caso di errori è opportuno rivolgersi direttamente all’ente a cui si riferisce la cartella esattoriale. Per procedere all’annullamento, l’Agenzia delle Entrate deve avere una conferma da parte dell’ente interessato, che si tratti dell’INPS oppure del singolo comune:

“La richiesta da rivolgere all’ente si chiama “autotutela”. Con l’autotutela chiedi all’ente di correggere il proprio errore. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all’Agenzia lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia in questo modo cancellerà quel tributo dalla cartella”

In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a chiedere al cittadino il saldo del debito.

 

Come presentare l’istanza di autotutela

Si può procedere in diversi casi: se la cartella è stata inviata alla persona sbagliata, o se è stato individuato un errore di calcolo nella richiesta del pagamento, o ancora se non è stato tenuto conto degli effettivi pagamenti saldati per debito contestato, oppure per un errore dello stesso contribuente.

Nel caso ci si trovi in una di queste situazioni, è possibile procedere alla richiesta dell’autotutela, ma bisogna comunque agire in modo abbastanza rapido, per poter effettivamente ricevere la sospensione del debito o l’annullamento per una delle motivazioni viste sopra. 

In questo caso l’operazione di richiesta di annullamento con autotutela si può fare in autonomia, senza la necessità di procedere tramite in legale.

La richiesta di esercizio dell’autotutela può essere indirizzata all’Ente impositore (chi esige il credito non corrisposto dal cittadino), può essere inviata tramite A/R, P.e.c. o  direttamente all’ufficio, seguendo le istruzioni riportate nell’atto notificato, dove è indicato, pena l’annullamento della cartella, l’indirizzo dell’Ente impositore.

Il contribuente può anche usare il modello di istanza in autotutela reso disponibile dall’agenzia delle Entrate dal 22 ottobre 2012. L’istituto dell’autotutela consente all’Amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o nei casi in cui le pretese di recupero sono ormai definitive e non più impugnabili, di annullare i propri atti illegittimi. In autotutela, nel rispetto dei cittadini, gli atti sbagliati si possono annullare sempre, senza limiti di tempo. Sbagliare in materia fiscale è la cosa più facile che possa capitare.

 

Cosa deve contenere l’istanza

L’atto di Autotutela deve essere emesso nei confronti dell’Ente che ha emesso la comunicazione per la quale si vuole ottenere un annullamento totale o parziale. 

L’istanza in Autotutela deve indicare al suo interno alcuni elementi essenziali al fine di ottenere l’effetto sperato.

In particolare l’istanza deve riportare indicato:

  • L’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale). Di solito si riporta la data di emissione dell’atto, quella di notifica e il numero di protocollo identificativo dello stesso;
  • I motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivazioni, per potere essere effettivamente prese in considerazione dall’Ufficio, devono essere opportunamente corredata da documenti giustificativi. Ad esempio, se si ritiene che un atto è dovuto solo parzialmente si dovranno allegare le quietanze degli avvenuti pagamenti.

 

Cosa succede dopo l’invio dell’istanza

Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’Ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione di accoglimento o di rigetto dell’istanza di Autotutela presentata. 

Tuttavia, non sempre ciò avviene e spesso gli Enti non forniscono alcun riscontro al contribuente, in questi casi il silenzio non può essere considerato come assenso all’istanza presentata e, inoltre, la presentazione dell’istanza non interrompe i termini utili per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria competente.

Per cui, è bene ricordare che l’atto resta ancora valido in assenza di un espresso annullamento e se siamo vicini alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso è bene affrettarsi al presentarlo. Se la comunicazione di accoglimento dell’istanza di autotutela dovesse pervenire dopo aver presentato il ricorso, non vi sono problemi, in quanto sarà cessata la materia del contendere e con essa anche il ricorso, in questo caso quando l’annullamento dell’atto impositivo da il diritto di ottenere il rimborso delle somme eventualmente già versate.

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