Contratti luce e gas: scatta il recesso

Dal 1° gennaio, il mercato libero dell’energia introduce una nuova penalità per il recesso anticipato, applicabile a clienti domestici e piccole imprese che desiderano cambiare fornitore prima della scadenza del contratto. Questo onere sarà limitato a contratti a durata determinata e prezzo fisso, ma potrebbe estendersi anche a contratti a tempo indeterminato con un prezzo fisso per un periodo limitato. La delibera dell’ARERA, basata sulla direttiva elettrica dell’UE del 2019, ha suscitato critiche da parte delle associazioni dei consumatori che definiscono queste clausole “assurde” e accusano le condizioni “vincolanti” nel così detto “libero mercato”. Arera però precisa che i fornitori avranno comunque diversi obblighi da rispettare come indicare «chiaramente», nel suo importo massimo, l’eventuale onere, che deve essere «specificamente approvato e sottoscritto dal cliente». Non sembra ancora chiaro a quanto potrebbe ammontare una penale, ma l’autorità specifica che «la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica derivante dal recesso anticipato». Al venditore l’onere di provare l’esistenza e l’entità della perdita.

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