TELEFONIA e PAY TV

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Tariffe gonfiate, ecco come difenderti

Hai ricevuto una tariffa gonfiata in bolletta?

Ecco cosa fare:

  1. Verifica il periodo di fatturazione per capire se è un conguaglio o un consumo mensile
  2. Se si tratta di un conguaglio, verifica la data di riferimento, tenendo conto che dopo 5 anni le bollette sono certamente prescritte.
  3. Se si tratta di una bolletta mensile, controlla di non aver consumato più del solito e lo stato di attivazione dei tuoi abbonamenti

Se il conguaglio è prescritto o la bolletta mensile risulta comunque anomala, invia il reclamo al gestore

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Cosa fare se l’azienda non risponde

Se l’azienda non soddisfa le tue richieste o non risponde affatto entro 45 giorni dal ricevimento del tuo reclamo, potrai avviare in maniera autonoma una conciliazione presso l’autorità garante preposta che è l’AGCOM.

Questo secondo livello di reclamo può essere determinante, perché se l’autorità garante (AGCOM) rileva nella condotta dell’azienda un comportamento scorretto o illecito può emanare sanzioni severe a carico dell’azienda stessa.

Nei fatti, le aziende temono queste sanzioni, perciò dopo il primo reclamo (raccomandata o PEC all’azienda) non ti scoraggiare e proponi sempre il secondo al competente organismo dell’Autorità garante.

Il reclamo all’AGCOM si propone attraverso l’apposito servizio ConciliaWeb dedicato, utilizzando il link di seguito indicato

NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI TELEFONIA

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente approvato un nuovo Regolamento, il numero 307/23/CONS (5 dicembre 2023), che disciplina integralmente la materia contrattuale tra gli operatori telefonici e gli utenti finali. Questo regolamento si applica ai contratti riguardanti servizi telefonici, connettività e terminali, coinvolgendo un ampio spettro di utenti finali, tra cui consumatori, microimprese, piccole e grandi imprese, nonché organizzazioni senza scopo di lucro.

Si tratta di un provvedimento senza precedenti, progettato per proteggere i consumatori da condizioni contrattuali ingiuste e garantire un accesso chiaro e completo alle informazioni necessarie per la stipula dei contratti. Questo regolamento mira a salvaguardare gli utenti da aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso in caso di cambio operatore, rappresentando un importante passo avanti nella promozione di un circuito virtuoso tra consumatori e imprese.

La delibera introduce significative modifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, ponendo particolare attenzione all’adeguamento dei prezzi in base ai dati forniti dall’ISTAT. Un elemento chiave è il principio secondo il quale gli operatori che scelgono di adeguare i prezzi in base a dati ISTAT devono farlo in modo equo sia in caso di aumenti che in caso di cali.

È importante sottolineare che le variazioni tariffarie possono mantenere una certa flessibilità rispetto ai dati ufficiali, permettendo l’applicazione di markup o soglie minime. Tuttavia, l’innovazione più rilevante è che in caso di aumenti, che avverranno annualmente, l’utente avrà la facoltà di rescindere il contratto senza incorrere in penali o costi di recesso. Questa disposizione offre una maggiore tutela ai consumatori, consentendo loro di agire in modo tempestivo in risposta a variazioni tariffarie non conformi alle aspettative.

Nel caso in cui gli adeguamenti siano esattamente pari ai dati ISTAT, è prevista l’applicazione di penali e costi di recesso. Questa misura mira a scoraggiare pratiche che potrebbero comportare un’eccessiva onerosità per gli utenti.

Un altro aspetto rilevante è la possibilità per l’utente di passare a un’offerta con condizioni analoghe ma senza la “clausola inflazione”, qualora l’adeguamento superi il 5% del canone mensile. Questo meccanismo offre agli utenti la flessibilità di mantenere condizioni contrattuali più stabili nel caso di adeguamenti ritenuti eccessivi.

L’AGCOM pone un’enfasi particolare sulla trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni relative agli adeguamenti. Gli operatori sono tenuti a fornire dettagliate informazioni, compresi i dettagli dei calcoli, attraverso l’inclusione di una tabella esplicativa. Questa tabella dovrebbe essere facilmente accessibile e illustrare chiaramente come l’adeguamento influirà sul canone mensile, considerando variazioni di inflazione dal 2% al 7%. Questa misura mira a garantire una comprensione completa e immediata da parte degli utenti circa gli impatti finanziari delle variazioni tariffarie.

Un aspetto degno di nota è che tutte queste nuove disposizioni sono retroattive, applicandosi non solo ai contratti futuri ma anche a quelli già esistenti. Ciò significa che tutti gli utenti con contratti che includono clausole di adeguamento saranno beneficiati da queste nuove regole, rafforzando ulteriormente la protezione dei consumatori e promuovendo la trasparenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il nuovo regolamento dell’AGCOM si concentra su diverse aree chiave:

Informazioni contrattuali:

  • Gli operatori sono obbligati a fornire in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile tutte le informazioni contrattuali essenziali ai clienti prima della conclusione del contratto.
  • Queste informazioni includono livelli minimi di qualità del servizio, condizioni e costi per l’utilizzo di apparecchiature terminali, dettagli del piano tariffario, tariffe relative a numeri o servizi speciali, condizioni di passaggio ad altro operatore, e molto altro.

Durata del contratto e costi di recesso:

  • La durata massima del contratto è limitata a 24 mesi, consentendo agli utenti di recedere in qualsiasi momento senza penali o costi di disattivazione.

Cessazione del rapporto contrattuale:

  • In caso di recesso, gli operatori possono addebitare solo i costi relativi alla cessazione e i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del contratto.

Modifica delle condizioni contrattuali:

  • Gli utenti hanno il diritto di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione di modifiche alle condizioni contrattuali senza incorrere in penali o costi di disattivazione.

Discrepanza delle prestazioni e diritto di recesso:

  • In caso di discrepanza significativa della connessione rispetto alle prestazioni contrattuali, gli utenti possono recedere senza costi.

Migrazioni e portabilità:

  • Gli operatori devono fornire informazioni chiare sulla portabilità del numero, e l’operatore cedente deve mantenere il servizio fino all’attivazione del nuovo operatore.

Contratti indicizzati all’indice dei prezzi al consumo:

  • L’adeguamento periodico del servizio all’indice dei prezzi al consumo può avvenire solo con il consenso esplicito dell’utente. Vengono specificate condizioni e limiti per proteggere gli utenti da aumenti significativi.

Trasparenza sui contratti indicizzati:

  • Le comunicazioni riguardanti l’adeguamento del contratto devono essere trasparenti e comprensibili, con informazioni chiare sull’indice di adeguamento utilizzato e sulle modalità di comunicazione della variazione.

Inoltre, il regolamento impone misure di trasparenza nella pubblicità e nelle comunicazioni commerciali riguardanti gli adeguamenti contrattuali.