Pillole di educazione finanziaria

LA PROCEDURA PER SOVRAINDEBITAMENTO

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha – come noto – introdotto nel nostro ordinamento una serie di istituti nuovi, sinteticamente descritti nella formula “strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”. La normativa vigente prevede tre distinte procedure:

 

  • l’accordo dei debitori, destinato a tutti i debitori non fallibili, ed avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che viene approvato da una maggioranza qualificata di creditori (e vincolante per i dissenzienti); 
  • l’accordo del consumatore, destinato ai soli consumatori, prevede la ristrutturazione dei debiti e prescinde un accordo con i creditori essendo soggetto solo all’omologazione del giudice; 
  • la liquidazione del patrimonio destinata a tutti i debitori non fallibili, e può rappresentare un procedimento alternativo o conseguente alla mancata omologazione del piano del consumatore o al mancato accordo dei debitori e prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore, ivi compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi. Come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, essendo soggetto soltanto all’omologazione da parte del giudice.

In sintesi analizziamo le singole procedure.

  • La negoziazione assistita è il primo passo che un individuo deve intraprendere se si trova in una situazione di sovraindebitamento. Si tratta di una fase di dialogo tra il debitore e i creditori, assistiti da un avvocato o da un altro professionista abilitato. Lo scopo della negoziazione assistita è quello di trovare un accordo che consenta al debitore di rimborsare il debito in modo sostenibile nel tempo.

 

  • Se la negoziazione assistita non riesce, il debitore può optare per il concordato preventivo, una procedura che consente al debitore di negoziare un accordo con i creditori per la ristrutturazione del debito. In questo caso, il tribunale può nominare un commissario giudiziale per assistere il debitore nel processo di ristrutturazione del debito.

 

  • Se il concordato preventivo non è possibile, il debitore può richiedere la liquidazione del patrimonio. Questa procedura prevede la vendita dei beni del debitore per rimborsare i creditori. In questo caso, il debitore può mantenere alcuni beni di prima necessità, come l’abitazione principale e gli strumenti di lavoro.

 

  • Infine, il piano del consumatore è una procedura che consente al debitore di pianificare il rimborso del debito in modo sostenibile nel tempo, sulla base della sua capacità di pagamento. In questo caso, il tribunale può nominare un giudice delegato per assistere il debitore nella preparazione del piano.

 

Il piano del consumatore è un’alternativa alla dichiarazione di fallimento e può essere presentato presso il Tribunale competente. Il piano prevede la definizione di un piano di rientro che si basa sulle risorse finanziarie del debitore e prevede la restituzione di una parte del debito ai creditori.

 

Il piano del consumatore è destinato a fornire un aiuto concreto ai consumatori in difficoltà economica, offrendo loro la possibilità di ridurre il loro debito in modo da poterlo rimborsare in maniera sostenibile nel tempo. Inoltre, il piano del consumatore prevede la possibilità di sospendere le azioni esecutive dei creditori, consentendo al debitore di concentrarsi sulla risoluzione del suo problema di sovraindebitamento.

 

In sintesi, il piano del consumatore rappresenta uno strumento importante per aiutare i consumatori a gestire il loro sovraindebitamento e a riprendere il controllo della loro situazione finanziaria. Tuttavia, è importante ricordare che il piano del consumatore non è adatto per tutti i casi di sovraindebitamento e che è sempre consigliabile consultare un esperto in materia prima di intraprendere qualsiasi azione legale.

 

Progetto finanziato dal Mise, Legge 388/2000 Anno 2021

L’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari, in modo rapido ed efficace, senza la necessità di ricorrere alla giustizia ordinaria. 

E’ composto da tre componenti principali: il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Conciliatori e il Segretariato Tecnico

  • Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, tra cui un presidente e due giudici, che si occupano di prendere le decisioni finali sui casi presentati all’organismo. 
  • Il Collegio dei Conciliatori, invece, è composto da professionisti esperti che si occupano di cercare una soluzione alle controversie presentate dai consumatori
  • Il Segretariato Tecnico è responsabile della gestione dell’organismo

 

  • I compiti dell’arbitro bancario:

L’arbitro bancario è responsabile di risolvere le controversie tra i clienti delle banche e le istituzioni finanziarie. In particolare, l’organismo si occupa di risolvere le controversie relative a servizi bancari e finanziari, come ad esempio mutui, prestiti, carte di credito, conti correnti e polizze assicurative. Il suo obiettivo principale è quello di trovare una soluzione rapida ed efficace alle controversie, evitando al consumatore di dover ricorrere alla giustizia ordinaria.

  • Funzionamento dell’arbitro bancario:

Il funzionamento dell’arbitro bancario prevede diverse fasi. In primo luogo, il  consumatore deve presentare un reclamo all’istituto finanziario, in modo da fornire all’organismo la possibilità di risolvere la controversia in modo amichevole. Se il reclamo non viene risolto in modo soddisfacente, il  consumatore può presentare il caso all’arbitro bancario. A questo punto, il Collegio dei Conciliatori si occupa di cercare una soluzione amichevole alla controversia, contattando le parti interessate e valutando le prove presentate. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il caso viene presentato al Collegio dei Garanti, che prende una decisione finale. La decisione dell’arbitro bancario è vincolante per l’istituto finanziario, ma non per il  consumatore, che può decidere di ricorrere alla giustizia ordinaria se non è soddisfatto della decisione.

  • Come presentare un ricorso:

Il primo passo per presentare il ricorso all’ABF è la registrazione al portale, e una volta entrati sulla propria aerea personale è necessario cliccare sulla voce “crea il tuo ricorso”.

Si tratta di una procedura guidata propedeutica al reclamo formale, inviato mezzo pec o raccomandata al proprio istituto di credito o intermediario finanziario.

Per chi presenta il ricorso occorre versare un contributo di 20 euro.

Prima di procedere all’invio è necessario sapere che ogni passaggio della compilazione è visibile grazie a una barra di progressione, che è possibile tornare alla schermata precedente e anche interrompere la compilazione in ogni momento.

In caso di errori, la bozza del ricorso può essere cancellata selezionando la voce “Cancella la bozza” che si palesa in un menu a tendina cliccando sul pulsante “Azioni” in alto a destra della barra di compilazione.

Conclusa la fase della compilazione appare una schermata con il riepilogo, che offre la possibilità di apportare le modifiche necessarie al ricorso e ai documenti allegati.

Procedendo con l’invio In questa schermata compare anche l’Arbitro Bancario e Finanziario 

L’invio del ricorso sarà confermato da una comunicazione email, sarà poi la Segreteria a trasmettere il ricorso all’intermediario contro cui si agisce.

Tutto l’iter del ricorso potrà essere visionato grazie alla barra di progressione presente all’interno dell’area riservata, in cui si ricevono le comunicazioni sulle azioni da compiere ai fini del corretto andamento della procedura, ma se hai bisogno di aiuto puoi contattarci, cerca la sede più vicina a te sul nostro sito https://www.assourt.it/

Progetto finanziato dal Mise, Legge 388/2000 Anno 2021

IL SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Il CRIF (Central Credit Information System) o SIC ( Sistema di Informazioni Crdeitizie) è un sistema di informazioni creditizie creato in Italia nel 1985 che raccoglie e conserva dati finanziari relativi a privati e imprese. Il CRIF è stato istituito al fine di fornire alle banche e agli altri istituti finanziari informazioni sulla solvibilità e sulla storia creditizia dei loro potenziali clienti.

Funziona attraverso la raccolta di dati da diverse fonti, tra cui le banche, le società finanziarie, le compagnie di assicurazione e le autorità pubbliche. Questi dati vengono poi elaborati e analizzati dal sistema CRIF per produrre una valutazione della solvibilità di un individuo o di un’impresa.

Questa banca dati online è accessibile da ogni società finanziaria per tutelare sé stesse ed il soggetto richiedente. Una società finanziaria che autorizza un contratto di finanziamento ad un soggetto impossibilitato al rimborso, poiché già sommerso da altri debiti, sta violando la legge. 

Infatti, secondo la normativa vigente, la rata mensile di un prestito non deve superare la soglia del 35% sul reddito netto; un debitore non può impegnarsi nel rimborso di una rata maggiore, poiché correrebbe il rischio di non poter garantire puntualità e correttezza dei pagamenti. L’importo mensile massimo considerato accettabile per legge non è sempre rispettato, specialmente nei casi di soggetti valutati buoni pagatori. Se una finanziaria concede un prestito ad un soggetto non valutando oggettivamente la sua situazione debitoria, è considerata colpevole per legge di non aver tutelato l’individuo ed averlo spinto al sovraindebitamento. 

Ma come funziona la trasmissione dei dati? 

  • La segnalazione di un primo ritardo nei pagamenti avviene soltanto nel caso di mancato pagamento di almeno due rate consecutive. Le segnalazioni successive avvengono in automatico ogni mese attraverso l’aggiornamento dei dati da parte delle società finanziarie; una segnalazione che riguarda soltanto un paio di ritardi resta visibile al CRIF per un anno, mentre una reiterazione nei ritardi di pagamento resta visibile almeno due anni; nel caso di mancato rimborso di un finanziamento invece tre anni.

 

Un episodio isolato di ritardo di un rimborso mensile potrebbe essere stato causato da un disguido da parte della banca ed il soggetto debitore potrebbe anche non essersene accorto in tempo; è compito della società finanziaria avvisare il cliente per iscritto del mancato pagamento prima di avviare la segnalazione al SIC. Il cliente ignaro avrà in questo caso alcuni giorni per provvedere al rimborso e regolarizzare la sua situazione debitoria. 

  • Secondo il Garante della Privacy, il preavviso di imminente registrazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie deve essere spedito a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Una semplice lettera oppure una segnalazione telefonica non hanno valenza giuridica e non legittimano la divulgazione dei dati personali del cliente da parte dell’istituto finanziario. Il cliente segnalato in modo illegittimo in SIC ha il diritto ad un risarcimento del danno ed alla immediata cancellazione dei dati.

Oltre all’iscrizione nella banche dati online, un soggetto considerato cattivo pagatore non può rivolgersi ad alcuna società finanziaria o banca per richiedere un nuovo prestito. La società finanziaria ha diritto al rimborso del prestito ma può richiederlo entro e non oltre dieci anni; trascorso questo tempo senza che il creditore faccia valere il suo diritto, il debito cade in prescrizione.

Il soggetto debitore che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte secondo la legge denominata salva suicidi può rivolgersi all’Organo di Composizione della Crisi (O.C.C.) nominato dal Tribunale per proporre un piano del consumatore da sottoporre al Giudice per l’omologazione. Il piano del consumatore è una proposta di rimborso del finanziamento in percentuale ridotta da parte del soggetto debitore.

 

Per maggiori informazioni in merito rivolgiti ai nostri sportelli o on line sul sito di AssoURT

https://www.assourt.it/

Progetto finanziato dal Mise, Legge 388/2000 Anno 2021

CARTELLA ESATTORIALE ILLEGITTIMA? PROPONI L'ISTANZA DI AUTOTUTELA

Nel caso in cui venga notificata una cartella di pagamento, forse non tutti sanno che è ancora possibile intervenire se si ritiene che vi siano errori o inesattezze. Uno dei mezzi predisposti dal legislatore, oltre all’impugnazione giudiziale ( ricorso al Giudice di Pace o Commissione Tributaria) è l’istanza di annullamento in autotutela.

Per poter procedere è necessario seguire la procedura per l’annullamento della cartella in autotutela. Si tratta di un’operazione per cui non è necessario l’ausilio di un legale, e ci si può ricorrere nel caso in cui si ritenga che una cartella sia illegittima.

Che si tratti di errori, o di altri motivi per cui la cartella esattoriale può essere considerata illegittima, tramite l’autotutela è possibile rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate- Riscossione per richiedere l’annullamento in autotutela.

 

Che la cartella riguardi debiti nei confronti del fisco o multe non corrisposte, vediamo in che modo si può ricorrere a all’annullamento della cartella esattoriale per autotutela.

La cartella esattoriale può essere illegittima per diversi motivi, appurata l’illegittimità della stessa è possibile richiederne l’annullamento direttamente all’Ente riscossore, come la stessa ci comunica in una propria nota:

 

“Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione non sia dovuta, puoi chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice, oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della riscossione all’Agenzia stessa che farà da tramite con l’ente creditore interessato per l’annullamento”

 

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il mancato pagamento di una cartella esattoriale, anche se il suo contenuto, nel merito presenta dei potenziali errori. Tutto questo tenendo conto che Agenzia delle Entrate Riscossione notifica cartelle non solo per i tributi erariali ma, anche per debiti che i cittadini hanno contratto anche nei confronti dell’ente previdenziale INPS, oppure verso i singoli comuni.

Può accadere quindi che una cartella esattoriale venga inviata in modo erroneo, oppure alla persona sbagliata. In questi casi si può procedere con la richiesta dell’annullamento della stessa in autotutela, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, oppure all’Ente per il quale risulta il mancato pagamento del debito.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, in caso di errori è opportuno rivolgersi direttamente all’ente a cui si riferisce la cartella esattoriale. Per procedere all’annullamento, l’Agenzia delle Entrate deve avere una conferma da parte dell’ente interessato, che si tratti dell’INPS oppure del singolo comune:

“La richiesta da rivolgere all’ente si chiama “autotutela”. Con l’autotutela chiedi all’ente di correggere il proprio errore. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all’Agenzia lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia in questo modo cancellerà quel tributo dalla cartella”

In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a chiedere al cittadino il saldo del debito. 

Ma quando è possibile richiedere l’annullamento della cartella esattoriale con l’autotutela?

Si può procedere in diversi casi: se la cartella è stata inviata alla persona sbagliata, o se è stato individuato un errore di calcolo nella richiesta del pagamento, o ancora se non è stato tenuto conto degli effettivi pagamenti saldati per debito contestato, oppure per un errore dello stesso contribuente.

Nel caso ci si trovi in una di queste situazioni, è possibile procedere alla richiesta dell’autotutela, ma bisogna comunque agire in modo abbastanza rapido, per poter effettivamente ricevere la sospensione del debito o l’annullamento per una delle motivazioni viste sopra. 

In questo caso l’operazione di richiesta di annullamento con autotutela si può fare in autonomia, senza la necessità di procedere tramite in legale.



La richiesta di esercizio dell’autotutela può essere indirizzata all’Ente impositore ( chi esige il credito non corrisposto dal cittadino), può essere inviata tramite A/R, P.e.c. o   direttamente all’ufficio, seguendo le istruzioni riportate nell’atto notificato, dove è indicato, pena l’annullamento della cartella, l’indirizzo dell’Ente impositore.

 

Il contribuente può anche usare il modello di istanza in autotutela reso disponibile dall’agenzia delle Entrate dal 22 ottobre 2012. L’istituto dell’autotutela consente all’Amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o nei casi in cui le pretese di recupero sono ormai definitive e non più impugnabili, di annullare i propri atti illegittimi. In autotutela, nel rispetto dei cittadini, gli atti sbagliati si possono annullare sempre, senza limiti di tempo. Sbagliare in materia fiscale è la cosa più facile che possa capitare. 

L’atto di Autotutela deve essere emesso nei confronti dell’Ente che ha emesso la comunicazione per la quale si vuole ottenere un annullamento totale o parziale. Nel caso, ad esempio, di autotutela per la notifica di una cartella esattoriale, la richiesta di annullamento va indirizzata:

L’istanza in Autotutela deve indicare al suo interno alcuni elementi essenziali al fine di ottenere l’effetto sperato.

In particolare l’istanza deve riportare indicato:

  • L’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale). Di solito si riporta la data di emissione dell’atto, quella di notifica e il numero di protocollo identificativo dello stesso;
  • I motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivazioni, per potere essere effettivamente prese in considerazione dall’Ufficio, devono essere opportunamente corredata da documenti giustificativi. Ad esempio, se si ritiene che un atto è dovuto solo parzialmente si dovranno allegare le quietanze degli avvenuti pagamenti. 

Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’Ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione di accoglimento o di rigetto dell’istanza di Autotutela presentata. 

Tuttavia, non sempre ciò avviene e spesso gli Enti non forniscono alcun riscontro al contribuente, in questi casi il silenzio non può essere considerato come assenso all’istanza presentata e, inoltre, la presentazione dell’istanza non interrompe i termini utili per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria competente.

 

Per cui, è bene ricordare che l’atto resta ancora valido in assenza di un espresso annullamento e se siamo vicini alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso è bene affrettarsi al presentarlo. Se la comunicazione di accoglimento dell’istanza di autotutela dovesse pervenire dopo aver presentato il ricorso, non vi sono problemi, in quanto sarà cessata la materia del contendere e con essa anche il ricorso, in questo caso quando l’annullamento dell’atto impositivo da il diritto di ottenere il rimborso delle somme eventualmente già versate.

 

Per maggiori informazioni in merito rivolgiti ai nostri sportelli o on line sul sito di AssoURT

https://www.assourt.it/

Progetto finanziato dal Mise, Legge 388/2000 Anno 2021