PROGRAMMAZIONE ESTIVA DEL TUTTO ASSENTE E VECCHI PROGRAMMI RIPROPOSTI: MA QUANTE FERIE SI FANNO IN RAI?

Comunicato stampa
Spettacolo


PROGRAMMAZIONE ESTIVA DEL TUTTO ASSENTE E VECCHI PROGRAMMI RIPROPOSTI: MA QUANTE FERIE SI FANNO IN RAI?

L’ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI NON INTENDE CERTO METTERE IN DISCUSSIONE UN DIRITTO ALLE FERIE MA VEDERCI CHIARO SULLE RAGIONI DI UNA MANCATA PROGRAMMAZIONE TV

Con un’istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/90 l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha chiesto alla RAI – Radiotelevisione Italiana di conoscere il periodo di ferie dei dipendenti dell’emittente, alla luce della mancata produzione televisiva estiva che si ripercuote nel palinsesto proposto agli utenti.

Come noto, infatti, nel periodo estivo si tendono a proporre al telespettatore programmi e/o film e/o fiction visti e rivisti che confermano la mancata produzione estiva, e che inducono a domandarsi se i dipendenti Rai, nel corso dei caldi mesi, possano recarsi a lavoro o godano di una lunga pausa (ovvero, un periodo di ferie superiore rispetto a quello contrattualmente previsto dal contratto collettivo) oppure ancora ricorrano a ingiustificate assenze.

Da parte dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi non c’è ovviamente intenzione alcuna di mettere in discussione le ferie dei lavoratori: lo scopo della richiesta è quello di riuscire a comprendere se i dipendenti RAI godano di un periodo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e se operi un organo di vigilanza sulle assenze degli stessi, dal momento in cui nel periodo estivo l’emittente non sembrerebbe prevedere una nuova programmazione televisiva.

Per questo l’Associazione ha chiesto “di prendere visione ed estrarre copia, entro 30 giorni dal ricevimento della presente istanza, dei turni di ferie dei propri dipendenti al fine di comprendere se dinanzi alla mancata produzione televisiva dettata dal periodo estivo, gli stessi violino le disposizioni di cui all’articolo 16 del CCL”.
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